Basi legali

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Capo secondo: Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 107 Costituzione
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA.
2 La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.
3 Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.

Art. 109 Amministrazione
L’amministrazione del Fondo di compensazione AVS è retta dalla legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione.

Capitolo 2: Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità

Art. 79 Costituzione
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66–68quater e 73–75 della presente legge nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA.
2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

Art. 79a Amministrazione
L’amministrazione del Fondo di compensazione AI è retta dalla legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione.

Art. 28 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.
2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
3 L’amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017 sui fondi di compensazione.

La Legge sui fondi di compensazione istituisce l’istituto di diritto pubblico della Confederazione "compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)" per l’amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG. L’istituto è iscritto nel Registro di commercio di Ginevra. La legge sui fondi di compensazione copre i seguenti punti: forma giuridica, sede, compito, amministrazione del patrimonio, negozi giuridici, responsabilità, organizzazione, personale, conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione, imposte e vigilanza.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/820/it

Ordinanze

La Legge sui fondi di compensazione è entrata in vigore in due fasi: Il Consiglio federale ha innanzitutto approvato l’Ordinanza sull’avvio dell’attività di compenswiss (entrata in vigore il 1° gennaio 2018), nella quale ha definito la sede del nuovo istituto, le competenze dei suoi organi durante la fase di transizione e le norme di presentazione dei conti. Una seconda decisione del Consiglio federale fissò l’entrata in vigore del resto della legge al 1° gennaio 2019.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/821/it

Regolamenti

Il Regolamento di organizzazione, emanato dal Consiglio di amministrazione di compenswiss e approvato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI), integra le disposizioni della Legge sui fondi di compensazione e definisce la struttura organizzativa interna di compenswiss, in particolare i compiti e le responsabilità del Consiglio di amministrazione, dei suoi comitati, della Direzione e della Revisione interna di compenswiss.

Il Regolamento sugli investimenti, emanato dal Consiglio di amministrazione di compenswiss, definisce gli obiettivi della gestione patrimoniale e specifica le linee guida adeguate a tali obiettivi, in particolare per quanto riguarda la strategia d’investimento, gli strumenti d’investimento consentiti, eventuali limiti e restrizioni, nonché il monitoraggio e il reporting. Contiene anche la struttura organizzativa, i compiti e le competenze degli organi in relazione alla gestione patrimoniale.

Dal 2002, compenswiss esercita sistematicamente il diritto di voto per le azioni svizzere che detiene. Inoltre, da tale data, compenswiss ha pubblicato informazioni sull’esercizio dei diritti di voto in forma sintetica sul proprio sito web e nella relazione sulla gestione.
Il Regolamento sull’esercizio dei diritti di voto è attualmente in fase di revisione.

Il Codice etico e di condotta stabilisce per i membri del Consiglio di amministrazione e i dipendenti di compenswiss i principi e i valori da osservare, al fine di preservare e rafforzare la buona reputazione di compenswiss e di promuovere l’adempimento ottimale della sua missione.

Informazioni supplementari

AVS/AI/IPG: Leggi e ordinanze federali